LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)
L'art. 1 della legge 27/12/2019, dal comma 738 al comma 783, dispone la nuova disciplina IMU e abroga la TASI e gran parte della vecchia disciplina IMU. I presupposti sono analoghi alla previgente IMU. Più precisamente, il comma 738 ha abolito la Iuc (imposta unica comunale), il “contenitore virtuale” introdotto dalla legge di stabilità 2014, che era composto da: Imu, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli; Tasi, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso); Tari, la tassa sui rifiuti. Per quest’ultima sono rimaste in vigore le vecchie disposizioni, mentre le regole della nuova Imu sono state dettate con i commi da 739 a 783 (è comunque confermata l’autonomia impositiva del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali, in particolare, continuano ad applicarsi, rispettivamente, l’Imis e l’Imi, istituite nel 2014 al posto dell’Imu e della Tasi).
Sono esenti IMU:
- L’abitazione principale e relative pertinenze (casa di residenza) salvo le case di lusso
- L’abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero in modo permanente
- La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
- Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- Gli alloggi sociali (DM Min Infrastrutture 22.04.2008) adibiti ad abitazione principale
- I terreni agricoli (Ex circolare del Min. Fin. n. 9 del 1993) in quanto Comune montano